PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della tutela della salute prevista dall'articolo 32 della Costituzione e dell'attuazione dei princìpi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i parlamentari della Repubblica possono accedere senza permesso, senza creare turbative nei luoghi di terapia intensiva o al momento dell'atto chirurgico, a tutti i locali delle strutture sanitarie erogatrici di servizi pubblici, anche in regime di concessione o mediante convenzione, ed in tutte le strutture private e del privato sociale che forniscano servizi in ambito sanitario e socio-assistenziale.

Art. 2.

      1. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «presso la regione competente,» sono inserite le seguenti:  «e  dei  parlamentari della Repubblica,».